Il Ministro della Salute pro tempore, Roberto Speranza (Liberi e Uguali), ha annunziato una stretta su feste e incontri privati al fine di limitare i contatti e, dunque, contenere la diffusione dell’agente virale Covid-19 dal momento che, secondo i dati disponibili, il 75% dei contagi avverrebbe in ambito privato.
Premesso che, prima di ogni valutazione di merito, è necessario leggere e studiare attentamente il testo del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prof. avv. Giuseppe Conte, due brevi osservazioni che non vogliono (e ci mancherebbe) avere alcuna pretesa di fornire una risposta alla questione:
1) la Costituzione repubblicana vigente, all’art. 14, comma 1, tutela la libertà di domicilio, definendola inviolabile. Il successivo comma 3 autorizza accertamenti o ispezioni per motivi di natura sanitaria, ma questi debbono essere regolati “da leggi speciali”. Ora, la puntualizzazione circa la specialità della fonte potrebbe essere intesa quale richiamo ad una riserva di legge formale: le limitazioni di cui sopra, proprio perché intervengono in un ambito intimo e privato, richiederebbero unicamente l’utilizzo della legge ordinaria dello Stato con esclusione, dunque, degli atti normativi aventi forza di legge, tra i quali rientra il decreto-legge ex art. 77, comma 2, del Testo fondamentale;
2) qualora il DPCM dovesse contenere una disposizione di questo tenore, presenterebbe, a mio avviso, evidenti profili di illegittimità. Esso, infatti, troverebbe la sua base legale nel decreto-legge n. 19/2020, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, e nel recente decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, ma non avrebbe una funzione attuativa bensì innovativa, in quanto stabilirebbe una nuova misura di contenimento non prevista nella fonte (il decreto-legge) attributiva del potere in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Anche ritenendo che la riserva di legge di cui all’ art. 14, comma 3, Cost. sia assoluta, con possibilità cioè di intervento da parte dei provvedimenti provvisori aventi forza di legge, l’intera sua disciplina dovrebbe rinvenirsi nella fonte primaria e non in un atto amministrativo, il quale, semmai, non potrebbe che assumere un carattere meramente esecutivo e fatti sempre salvi i dubbi già espressi sulla natura “differita” dei decreti-legge.
Non ci dicevano di lasciare il virus fuori dalla porta e di restare a casa? Adesso lasceremo l’agente patogeno in casa e noi resteremo fuori dall’uscio domestico?